di Lucrezia Vaccarella

La Pubblica Amministrazione, per i suoi cultori “PA”, un suono onomatopeico che sembrerebbe segnare il passo dei cambiamenti che, nell’arco degli ultimi trent’anni, hanno inciso sulla struttura e sulla funzione dell’apparato pubblico.

Ma ve la ricordate com’era la vecchia PA? Lunghi corridoi del potere deserti alla ricerca del tale funzionario che pareva, ma non era certo fosse, designato ad occuparsi di quella richiesta di rilascio della vecchia concessione edilizia per realizzare una pergola di cm 50 x 50..Mesi e poi anni di attesa fino ad un diniego criptico di ardua comprensione anche per gli addetti ai lavori.

Ma se volevi “accelerare” la pratica, il sistema Italia ti garantiva una corsia privilegiata dove confluivano buste di colore peso dimensioni diverse che, incredibilmente, finivano nelle mani del nostro uomo all’Avana.

Mi direte che dal ricco epistolario nascevano vere e proprie “liaisons” amorose intense al punto da consentire il superamento di ogni ostacolo e/o contrarietà, a scapito di altri aspiranti non altrettanto avvezzi a tale corrispondenza.

Ma qualcosa è cambiato con la legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo che, per la prima volta ha codificato precisi obblighi procedimentali e dettato i contenuti minimi, indefettibili del provvedimento amministrativo la cui mancanza, fino ad allora, era soltanto indice rivelatore del generico vizio di eccesso di potere idoneo ad inficiare la legittimità dell’atto amministrativo.

La stessa legge ha introdotto il principio di partecipazione dell’interessato al procedimento e il diritto di accesso agli atti amministrativi che, probabilmente, ha rappresentato lo snodo epocale di un nuovo modello di rapporto tra i cittadini la PA.

Eppure il vecchio sistema degli accordi sottobanco e delle bustarelle non sembrava essere stato minimamente scalfito dalle nuove prescrizioni. La tempistica dei procedimenti non era vincolante e l’odiosa prassi dell’insabbiamento delle pratiche non adeguatamente “sostenute”, quando non del rigetto, capziosamente motivato, vestivano la vecchia sorniona Pubblica Amministrazione.. corridoi deserti e uffici vuoti ne restavano il tratto saliente.

Ma da allora non c’è stato un solo governo eletto o non eletto, di intese larghe o senza intese, tecnico o rottamatore che non abbia avuto di mira il new look della PA.

Oggi la PA e’ cool!

Una Signora liftata dalle mani sapienti del legislatore con l’introduzione nell’ordinamento, di nuovi connotati che ne ridefiniscono l’aspetto e l’azione.

La nostra PA è trasparente.
Se clikkate sui siti dei dicasteri o di altri enti pubblici o comunque in mano pubblica troverete una sezione apposita titolata “Amministrazione trasparente “ ove confluiscono, per aree tematiche, le informazioni di cui è obbligatoria la pubblicazione in forza del il decreto legislativo n. 33/2013.

Ma l’obbligo di trasparenza è stato rafforzato con l’introduzione, nell’ordinamento dell’ ”accesso civico generalizzato “ che corrisponde al cd FOIA, Freedom of information act, di matrice statunitense che impone di rendere accessibile ai cittadini il patrimonio informativo detenuto dall’Amministrazione, ritenuto “bene comune”, al fine di favorire un più ampio controllo e contrastare condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Una bomba, inserita nella riforma Madia che rischia, tuttavia di tenere la PA in ostaggio della collettività, sottraendola allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La PA è virtuosa

La trasparenza si coniuga con il filone normativo avviato con la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”

Obblighi di condotta e divieti all’indirizzo di dipendenti ex dipendenti della PA e privati; obblighi di autoregolamentazione trasfusi nei piani triennali di prevenzione della corruzione anticorruzione unitamente ai programmi di trasparenza ed integrità, tutti oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali dei diversi Enti.

Per tacere del Responsabile anticorruzione individuato all’interno dei singoli soggetti tenuti all’osservanza della legge 190/2012 e successive modifiche.

La PA protegge i dipendenti onesti
Sempre in funzione anticorruzione è stata pubblicata di recente la legge 30 novembre 2017, n. 179 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Si tratta dei cosiddetti “ Whistleblowers “ la cui traduzione letterale è “ soffiatori di fischietto” di cui si chiedeva a gran voce l’adozione di specifiche disposizioni a tutela onde non subissero ritorsioni a livello personale e/o lavorativo, per aver denunciato fenomeni di corruzione o altri illeciti commessi all’interno dell’Ente di appartenenza. La prima garanzia riconosciuta all’autore della segnalazione è l’anonimato unitamente alla sottrazione della stessa segnalazione dal novero degli atti accessibili e ad altri accorgimenti.

Una legge che, tuttavia, lascia libero spazio anche a forme subdole di delazione, non essendo prevista alcuna verifica dei contenuti della denuncia prima di adottare le misure di salvaguardia del suonatore di fischietto.
L’incolpato non ha margini di difesa visto che se il segnalante si oppone, la sua identità rimane anonima anche quando l’eventuale procedimento a carico del primo si fondi in via principale sulla denuncia del secondo.

Vi ricorda qualcosa? Torquemada, la Santa Inquisizione?

No, si chiama ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, ed è il grande Demiurgo che detta linee guida, sovrintende e vigila sull’osservanza, da parte della PA degli obblighi posti a suo carico dalla normativa in funzione di trasparenza e di anticorruzione. L’ANAC è depositaria di denunce, avvia istruttorie ed irroga sanzioni. Parafrasando Donald Trump “ in ANAC WE TRUST “ , Dio non è altrettanto potente.

L’evoluzione della PA passa attraverso ulteriori norme quali, ad esempio il dpr n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, che ha dato ingresso all’autocertificazione come strumento ordinario di prova, nei confronti della PA , di una serie di dati, fatti e qualità personali ovvero consapevole, il dichiarante delle conseguenze derivanti nel a suo carico in caso di false dichiarazioni.

Tutto questo fervere di novità è reso agevole dall’abitudine, inveterata. del nostro legislatore a fare riforme a costo zero. Con il risultato che, per essere al passo e non incorrere nelle sanzioni dell’ANAC ogni ente ha dovuto far leva sulle stesse risorse di cui disponeva, con scontate e inevitabili ricadute sulla funzionalità dell’intero apparato.

Così accade che la commissione, nominata da un’Accademia di belle Arti ( Bari ) per la valutazione dei titoli in possesso di candidati ad una docenza annuale, male interpretando la regola che impone alla PA di non richiedere documenti già in suo possesso, non compia la valutazione di un aspirante che abbia già concorso nell’annualità precedente dandogli il punteggio accordatogli da altra commissione l’anno prima! Trasparenza…

Accade che, nella sezione trasparenza di singoli apparati di Amministrazioni centrali la pubblicazione dei provvedimenti dei dirigenti amministrativi sia aggiornata al 2015 (http://www.vigilfuoco.it Amministrazione trasparente – provvedimenti ).

Accade che le graduatorie di accesso del MIUR alle facoltà a numero chiuso siano soggette a progressivi scorrimenti nei quattro/cinque mesi successivi allo svolgimento dei test di ammissione. Con buona pace dell’efficienza dell’azione amministrativa e della garanzia del diritto allo studio..

Accade che un impianto sportivo di un piccolo comune sia chiuso da oltre un biennio in attesa delle necessarie autorizzazioni antisismiche e/o delle indicazioni di

adeguamento. Eppure le Amministrazioni dovrebbero condividere dati ed interloquire agevolmente. O no!

Accade che il paese resti dotato di villaggi fantasma ( le casette di San Giuliano di Puglia, erette dopo il terremoto del 2002 ) e i neo terremotati, dopo oltre un anno dagli eventi, possono dirsi soddisfatti se dispongono di containers. Ma evidentemente è più importante redigere i piani anticorruzione e schivare gli strali dell’ANAC

Accade che a distanza di quattordici anni dal condono indetto dal governo Berlusconi nel 2004, le Amministrazioni non abbiano rilasciato alcun provvedimento in sanatoria. Ma i cittadini hanno pagato e per fortuna conservano le ricevute, ovviamente smarrite dagli uffici preposti.

Gli esempi sono tanti, troppi.
I corridoi sono ancora deserti e le stanze, come sempre, vuote.

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PNR